Sentenza Corte di Cassazione ‘’il certificato medico generico è valido per l’assenza dal lavoro’’
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 31 gennaio – 24 aprile 2018, n. 10086
Presidente Manna – Relatore Garri
Rilevato che
1. Con sentenza in data 4 dicembre 2012 la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato il ricorso proposto da Poste Italiane s.p.a. teso ad ottenere l’accertamento della legittimità della sanzione disciplinare di un giorno di sospensione dal servizio irrogata al dipendente St. An. in relazione alla contestata assenza ingiustificata dal posto di lavoro in data 3 agosto 2007. La Corte territoriale ha ritenuto, al pari del giudice di primo grado, che la certificazione presentata dal lavoratore per giustificare l’assenza si limitava ad attestare che la presenza presso l’ambulatorio oculistico era da riferire ad “improvvisi disturbi visivi”. Non era certificata una malattia né era riportata una prognosi di durata per l’intera giornata, rilevante a fini retributivi e previdenziali. Riteneva perciò integrata la violazione dell’art. 43 del contratto collettivo di settore che impone al dipendente di comunicare lo stato di malattia e l’impossibilità a prestare servizio inviando nei due giorni successivi la certificazione medica. Tuttavia, il giudice di appello – pur dando atto del fatto che al dipendente era stata contestata una recidiva, in relazione ad una pregressa multa per rifiuto di eseguire mansioni (29.1.2005) e ad una sospensione di 4 giorni per una incauta custodia di beni aziendali (28.10.2006) – ha escluso che fosse ravvisabile la fattispecie prevista dall’art. 56 del contratto collettivo che giustificava l’irrogazione della sanzione della sospensione dal servizio.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso Poste Italiane s.p.a. affidato ad un unico motivo al quale ha opposto difese St. An. con controricorso.
Considerato che
3. Con l’unico motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ. degli artt. 1218, 2106 e 2697 cod. civ. e 43, 55 e 56 c.c.n.l. dell’11 luglio 2007. Sostiene la ricorrente che la Corte territoriale avrebbe erroneamente interpretato le disposizioni collettive richiamate (art. 43 e 56 c.c.n.l.) escludendo, apoditticamente, la simulazione della malattia sebbene il lavoratore si fosse assentato per l’intera giornata documentando un impedimento di sole due ore e senza inviare una certificazione, neppure successiva, della patologia da cui era affetto. Tale rifiuto è stato ricondotto dalla società ad un tentativo di eludere le disposizioni contrattuali finalizzate al controllo della malattia (l’art. 43 comma 6 del c.c.n.l. impone l’invio del certificato medico entro due giorni dall’inizio della malattia e l’omissione comporta la perdita dell’indennità e può essere sanzionato disciplinarmente, comma 9) e punito doverosamente con la sospensione dal servizio per un giorno, il minimo previsto, essendo comminabile la sospensione fino a quattro giorni.
4. Tanto premesso il ricorso è infondato.
4.1. la Corte territoriale ha esaminato le varie ipotesi per le quali è prevista la sospensione da uno a quattro gg. ed ha escluso che la condotta contestata fosse riconducibile ad una di esse perciò ritenendo che, sebbene provata la condotta, questa non rientrasse nell’ipotesi della simulazione di malattia o di altri impedimenti ad assolvere gli obblighi di servizio (lett. b) in assenza della prova della simulazione.
4.2. Ciò posto, va sottolineato che è onere della parte che eccepisce la condotta simulata allegare e provare le circostanze di fatto a sostegno di tale assunto. La valutazione delle allegazioni delle parti e la ricostruzione dei fatti è demandata al giudice di merito e non è censurabile davanti al giudice di legittimità a meno che non sia ravvisabile un omesso esame di fatti principali o secondari decisivi che se presi in esame avrebbero determinato un esito diverso del giudizio. Orbene nel caso in esame la Corte di appello, confermando la ricostruzione operata già dal giudice di primo grado, ha escluso che la produzione di documentazione medica insufficiente ad attestare l’esistenza della malattia fosse sufficiente a dimostrare la simulazione della malattia medesima ed ha quindi proceduto a verificare se la condotta contestata potesse essere ricondotta ad una delle altre ipotesi sanzionate dalla disposizione collettiva con l’irrogazione della sospensione dal servizio, motivatamente escludendone la sussistenza. La Corte di merito nel verificare la sussistenza delle condizioni per applicare la sanzione della sospensione dal servizio ai sensi dell’art. 56 c.c.n.l., esclusa la prova della simulazione della malattia, ha poi verificato in concreto se la condotta tenuta rivestisse quei caratteri di particolare gravità che giustificano l’irrogazione della sanzione (la più grave tra quelle conservative previste) ed in esito ad un’accurata ricostruzione delle modalità della condotta è pervenuta al convincimento, attentamente argomentato, che tale non fosse l’assenza rimasta ingiustificata per alcune ore di un solo giorno lavorativo, evidenziando che la norma collettiva indica tra le condotte sanzionabili con la sospensione l’assenza arbitraria per tre/sei giorni lavorativi. Inoltre ha accertato che, con riguardo all’ipotesi di recidiva (art. 56 lett. a), le condotte in precedenza sanzionate erano del tutto eterogenee e, dunque, non valorizzagli nei termini indicati dal citato art. 56 lett. a) del c.c.n.l.. In definitiva la Corte di appello nella sua ricostruzione ha correttamente interpretato le disposizioni collettive rilevanti nel caso in esame ed ha escluso, con ricostruzione dei fatti insuscettibile di un nuovo e diverso esame davanti a questa Corte, che la condotta accertata vi rientrasse sotto i diversi profili considerati. 5. In conclusione , per le ragioni su esposte, il ricorso deve essere rigettato. Quanto alle spese queste seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. Va poi dichiarata la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato D.P.R..
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in Euro 4.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi , 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 comma 1 bis del citato D.P.R.